TITOLO I
È costituita a norma dell’Art. 36 del Codice Civile l'Associazione
Nazionale Docenti di Laboratorio - in sigla “ASSODOLAB”. L’Associazione è
apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, con sede legale a
Trinitapoli (FG), in Via Cavour n. 76.
E’ un’Associazione culturale, costituita senza limitazione di durata, con
fini scientifici, culturali e divulgativi principalmente nel settore di
tutte le discipline di Laboratorio impartite nella scuola media superiore di
II° grado compreso l’insegnamento di “Trattamento testi e dati” – Classe di
Concorso A075 –, l’insegnamento di “Trattamento testi, contabilità ed
applicazioni gestionali” – Classe di Concorso A076 –, nonché per tutte le
discipline di Laboratorio che si andranno a formare con la modifica e
l’innalzamento dell’obbligo scolastico ivi compresa la disciplina “Linguaggi
non verbali e multimediali” e “Tecnologia dell’Informazione e della
Comunicazione”.
L'Associazione si propone di:
a. rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale,
i docenti della scuola italiana secondaria superiore di II° grado, di cui
all’Art. 1, al fine di migliorarne le condizioni professionali, giuridiche
ed economiche;
b. difendere la libertà e la laicità dell'insegnamento, promuovendo il
confronto dei diversi orientamenti politici e culturali. Essa si porrà come
interlocutrice su ogni iniziativa legata agli interessi diretti e indiretti
del mondo dell'istruzione;
c. contribuire ad affermare la dimensione europea dell'istruzione, anche
attraverso la partecipazione ad altre similari realtà associative
internazionali, favorendo lo scambio di idee ed esperienze ed il confronto
tra i diversi modelli organizzativi;
d. promuovere la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’Art. 1,
nel campo dell’educazione e della formazione professionale attraverso:
riunioni, congressi, tavole rotonde, corsi di aggiornamento ecc., sia a
livello Nazionale che Internazionale, con particolare riguardo ai Paesi
dell'Unione Europea, volte ad estendere le conoscenze professionali degli
associati ed a favorire il perfezionamento tecnico-professionale e
culturale;
e. tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi
ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso
l'organizzazione delle iniziative sindacali, culturali e assistenziali;
f. raccogliere e pubblicare materiali educativi e didattici degli associati
sia sul proprio sito World Wide Web sia su un proprio giornale o periodico.
L’Associazione può decidere di pubblicare o far pubblicare libri di
particolare valore, materiali multimediali su CD-ROM, software didattico e
formativo destinato anche alla riduzione della dispersione scolastica ed al
recupero dei soggetti svantaggiati con handicap;
g. svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il
raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone.
Il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2, avviene attraverso la
promozione di iniziative atte ad accreditare l'Associazione come naturale
riferimento della categoria rappresentata e ad assicurare la sua
partecipazione alle scelte di politica scolastica, in direzione di un
autogoverno socialmente responsabile del sistema istruzione. L'Associazione
organizzerà incontri, convegni, dibattiti e promuoverà servizi volti a
contribuire alla crescita culturale e professionale dei propri iscritti,
anche attraverso attività di studio, di ricerca scientifica, di formazione
ed aggiornamento. Essa promuoverà altresì servizi di carattere
assistenziale, editoriale, stampa e distribuzione di informazione a
contenuto culturale, professionale e sindacale.
Essa potrà aderire, federarsi o aggregarsi con altre associazioni o enti,
aventi scopi analoghi e stipulare convenzioni con università, enti di
ricerca, altri enti ed istituzioni tra i quali: Ministero della Pubblica
Istruzione, Provveditorati agli Studi, IRRSAE, Distretti Scolastici, Scuole
di ogni ordine e grado, Centri Educativi, Enti Locali, Centri di Assistenza
Fiscale, Istituzioni private.
Hanno titolo all'iscrizione all'Associazione i docenti della scuola
italiana di secondo grado che rivestono la qualifica di cui all’Art. 1 o che
comunque possiedono un “Diploma di scuola media superiore”.
L’Associazione comprende quattro categorie di Soci: ordinari, sostenitori,
benemeriti e speciali.
Sono “soci ordinari” le persone fisiche, docenti di scuola media di II°
grado – sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo
indeterminato – che abbiano contribuito, attraverso la loro operosità, alla
valorizzazione, al progresso, alla diffusione della disciplina. Appartengono
a “soci ordinari” anche coloro che si trovano inclusi nelle rispettive
graduatorie o che possiedono un “diploma” di scuola media superiore.
Sono “soci sostenitori” le persone fisiche, docenti della scuola media di II°
grado – sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo
indeterminato – che abbiano contribuito, attraverso la loro operosità, alla
valorizzazione, al progresso, alla diffusione della disciplina. Appartengono
a “soci sostenitori” anche coloro che possiedono un “diploma di scuola media
superiore”.
Sono “soci benemeriti” (in numero non superiore a 1/5 degli iscritti) gli
studiosi o le personalità di chiara fama che svolgono attività di ricerca in
una delle discipline indicate all’Art. 1 e/o che abbiano contribuito al
raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione. La qualifica di “socio
benemerito” viene attribuita dal presidente nazionale dopo averne fatta
domanda di ammissione, corredata dalla documentazione attestante i titoli e
corredata dalla documentazione necessaria. Sono inoltre considerati “soci
benemeriti” i soci che stipulano il presente atto.
Sono “soci speciali” gli Enti, Società, Istituzioni pubbliche, Associazioni
ecc., che concorrono a sostenere, con contributi finanziari e con altre
facilitazioni, l’Associazione.
Le modalità d'iscrizione e la perdita della qualità di associato sono
stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione.
TITOLO II
Sono Organi Nazionali dell'Associazione:
Il Congresso;
• Il Consiglio Nazionale;
• La Direzione Nazionale;
• Il Presidente;
• Il Collegio dei Probiviri;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Congresso è costituito dai rappresentanti eletti dalle rispettive
provincie secondo modalità stabilite dal regolamento, dai membri della
Direzione Nazionale e dal Presidente. Esso è, in via ordinaria, convocato
ogni quattro anni dal Presidente e, in via straordinaria, dal Consiglio
Nazionale con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei
componenti le cui Sezioni Provinciali, nel loro insieme, rappresentano la
maggioranza assoluta degli associati.
Al Congresso spetta determinare le linee politico-programmatiche
dell'Associazione, eleggere il Presidente, proporre e approvare eventuali
modifiche allo Statuto.
Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente dell'Associazione e
dai Presidenti delle Sezioni Provinciali.
Il Consiglio, in via ordinaria, è convocato dal Presidente dell'Associazione
e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al
voto, fatte salve le proposte di modifica dello statuto, del regolamento e
le richieste di convocazione straordinaria del Congresso.
Al Consiglio nazionale spetta:
a. eleggere la Direzione Nazionale;
b. eleggere il Collegio dei revisori dei conti;
c. eleggere il Collegio dei Probiviri;
d. eleggere fino a tre Presidenti onorari che durano in carica due anni e
non sono rieleggibili. L'elezione può riguardare anche personalità esterne
all'Associazione;
e. proporre, con la maggioranza dei due terzi, modifiche allo Statuto;
f. esaminare ed approvare il rendiconto finanziario e fissare le direttive
di massima per l'elaborazione del bilancio preventivo;
g. discutere la relazione annuale sull'istruzione e le implicazioni di
politica sindacale;
h. deliberare sull'indirizzo politico e di strategia sindacale in coerenza
con le linee programmatiche approvate dal Congresso;
i. approvare le piattaforme contrattuali proposte dall'Associazione nonché
autorizzare la firma dei relativi contratti;
j. approvare e modificare il Regolamento interno dell'Associazione.
La Direzione Nazionale è composta dal Presidente dell'Associazione che ne
è membro di diritto e da 2 a quindici membri eletti dal Consiglio Nazionale.
La Direzione Nazionale, convocata dal Presidente, si riunisce, di norma una
volta al mese. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Alla Direzione Nazionale spetta:
a. eleggere, su proposta del Presidente, un Ufficio di Presidenza,
costituito da tre membri della stessa Direzione;
b. autorizzare o revocare la costituzione di sezioni regionali e provinciali
dell'Associazione, assicurando il necessario coordinamento. Nelle regioni e
provincie ove le sezioni non sono state ancora costituite nominare dei
coordinatori;
c. affidare incarichi individuali ed avvalersi dell’apporto di esperti;
d. nominare e revocare un segretario amministrativo;
e. coordinare, a livello nazionale, le attività dell’Associazione
nell’ambito delle linee programmatiche indicate dal Consiglio Nazionale;
f. impostare le iniziative di portata generale con potere di deliberare
sulle questioni che rivestono carattere d’urgenza;
g. gestire la linea politica espressa dal Consiglio e condurre le trattative
nelle negoziazioni. A tal fine, salvo quando è richiesta la presenza di un
solo rappresentante, è nominata una delegazione;
h. adottare le decisioni necessarie ad assicurare il funzionamento
dell’Associazione ed a potenziarne l’organizzazione. La Direzione adotta
ogni altra decisione non prevista quale di competenza del Consiglio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione nella sua unità, ne firma gli
atti e ne attua la linea politica secondo i deliberati degli organi
collegiali.
Al Presidente spetta:
a. convocare e presiedere il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale;
b. curare i rapporti con le sezioni regionali e provinciali;
c. mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale
assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell’Associazione
e la sua capacità rappresentativa;
d. garantire l’applicazione dello Statuto;
e. assumere la direzione politica dell’organo di stampa.
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due
supplenti, è un organo perfetto, di garanzia statutaria e di giurisdizione
interna. I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti,
durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali,
tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, con esclusione d’ogni
altra giurisdizione.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro
lodo è inappellabile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve vigilare sulla regolare tenuta
della contabilità dell’Associazione, nonché sulla rispondenza del rendiconto
alle disposizioni di Legge e alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale fra i “soci
ordinari” o “sostenitori”. Essi durano in carica 4 anni e possono essere
rieletti. I componenti non possono far parte degli organi deliberanti.
Per il funzionamento dell’Associazione e per il perseguimento delle
finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione,
nella misura stabilita dal Regolamento interno. Non si dà luogo alla
ripetizione di quanto versato a titolo di associato, in sede di scioglimento
o di recesso dall’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili
comunque acquisiti. Le entrate sono costituite dai versamenti degli
associati, da eventuali contributi pubblici e privati, da donazioni e
lasciti ecc.
Le uscite dalle somme necessarie al funzionamento dell’Associazione e al
perseguimento dei fini istituzionali.
Al segretario amministrativo, nominato con formale delibera della Direzione
Nazionale, sono affidate la cura delle attività amministrative,
patrimoniali, fiscali e di sicurezza sul lavoro. La Direzione Nazionale, con
analoga delibera e senza preavviso, può rimuoverlo dall’incarico e
provvedere contestualmente a nuova nomina.
TITOLO III
Su richiesta di un significativo numero di soci o la dove si dimostri
necessario, può essere costituita una sede periferica. Le strutture
dell’Associazione a livello periferico, denominate "Sezioni Regionali" e
"Sezioni Provinciali", sono rappresentate da associazioni giuridicamente e
amministrativamente autonome pertanto la struttura nazionale non risponde
delle obbligazioni da queste assunte.
Sono Organi della Sezione Regionale dell’Associazione:
• Il Direttivo Regionale;
• Il Presidente.
Il Direttivo Regionale è composto dai presidenti delle Sezioni Provinciali
dell’Associazione. Il Direttivo Regionale elegge, tra i suoi membri, il
Presidente.
Al Direttivo Regionale spetta:
a. svolgere, sulle linee delle deliberazioni generali dell’Associazione,
l’azione più idonea ad impostare e gestire le problematiche a dimensione
regionale nonché a garantire la rappresentanza dell’Associazione nelle
trattative con gli organi della Regione;
b. svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello
regionale, volte a potenziare la presenza e l’autorevolezza
dell’Associazione, quale soggetto propositivo e fornitore di contributi
qualificati.
Le Sezioni Provinciali, svolgono, nell’ambito della provincia, funzioni
analoghe a quelle svolte dagli organi nazionali ma non possono promuovere
azioni che contrastino con i deliberati e gli indirizzi di questi. Esse
adottano un proprio regolamento interno che s’ispira alle finalità, alle
forme organizzative e alle linee programmatiche dello statuto nazionale
dell’Associazione. Tale regolamento interno deve essere sottoposto, per
l’approvazione, alla Direzione Nazionale.
In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità gli organi delle
stesse sono dichiarati, dalla Direzione Nazionale, decaduti e si provvede a
gestione commissariale. La Direzione Nazionale darà, di tale provvedimento,
adeguata informativa al Consiglio.
TITOLO IV
Le modifiche statutarie, proposte in seno al Congresso, sono avanzate a
maggioranza e sono approvate con il consenso dei due terzi dei componenti il
Congresso.
Per il funzionamento dell’Associazione e ad integrazione delle norme
contenute nel presente statuto, il Consiglio Nazionale approva apposito
Regolamento interno. Lo stesso organo approverà, a maggioranza assoluta dei
componenti, eventuali modifiche.
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