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Ente accreditato e qualificato che offre formazione - D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 01/12/2003.

Lo Statuto

TITOLO I
 


Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita a norma dell’Art. 36 del Codice Civile l'Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio - in sigla “ASSODOLAB”. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, con sede legale a Trinitapoli (FG), in Via Cavour n. 76.
E’ un’Associazione culturale, costituita senza limitazione di durata, con fini scientifici, culturali e divulgativi principalmente nel settore di tutte le discipline di Laboratorio impartite nella scuola media superiore di II° grado compreso l’insegnamento di “Trattamento testi e dati” – Classe di Concorso A075 –, l’insegnamento di “Trattamento testi, contabilità ed applicazioni gestionali” – Classe di Concorso A076 –, nonché per tutte le discipline di Laboratorio che si andranno a formare con la modifica e l’innalzamento dell’obbligo scolastico ivi compresa la disciplina “Linguaggi non verbali e multimediali” e “Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione”.
 


Art. 2 – Finalità

L'Associazione si propone di:
a. rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale, i docenti della scuola italiana secondaria superiore di II° grado, di cui all’Art. 1, al fine di migliorarne le condizioni professionali, giuridiche ed economiche;
b. difendere la libertà e la laicità dell'insegnamento, promuovendo il confronto dei diversi orientamenti politici e culturali. Essa si porrà come interlocutrice su ogni iniziativa legata agli interessi diretti e indiretti del mondo dell'istruzione;
c. contribuire ad affermare la dimensione europea dell'istruzione, anche attraverso la partecipazione ad altre similari realtà associative internazionali, favorendo lo scambio di idee ed esperienze ed il confronto tra i diversi modelli organizzativi;
d. promuovere la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’Art. 1, nel campo dell’educazione e della formazione professionale attraverso: riunioni, congressi, tavole rotonde, corsi di aggiornamento ecc., sia a livello Nazionale che Internazionale, con particolare riguardo ai Paesi dell'Unione Europea, volte ad estendere le conoscenze professionali degli associati ed a favorire il perfezionamento tecnico-professionale e culturale;
e. tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione delle iniziative sindacali, culturali e assistenziali;
f. raccogliere e pubblicare materiali educativi e didattici degli associati sia sul proprio sito World Wide Web sia su un proprio giornale o periodico. L’Associazione può decidere di pubblicare o far pubblicare libri di particolare valore, materiali multimediali su CD-ROM, software didattico e formativo destinato anche alla riduzione della dispersione scolastica ed al recupero dei soggetti svantaggiati con handicap;
g. svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone.
 


Art. 3 - Modi di attuazione dello scopo sociale

Il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2, avviene attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l'Associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata e ad assicurare la sua partecipazione alle scelte di politica scolastica, in direzione di un autogoverno socialmente responsabile del sistema istruzione. L'Associazione organizzerà incontri, convegni, dibattiti e promuoverà servizi volti a contribuire alla crescita culturale e professionale dei propri iscritti, anche attraverso attività di studio, di ricerca scientifica, di formazione ed aggiornamento. Essa promuoverà altresì servizi di carattere assistenziale, editoriale, stampa e distribuzione di informazione a contenuto culturale, professionale e sindacale.
Essa potrà aderire, federarsi o aggregarsi con altre associazioni o enti, aventi scopi analoghi e stipulare convenzioni con università, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni tra i quali: Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorati agli Studi, IRRSAE, Distretti Scolastici, Scuole di ogni ordine e grado, Centri Educativi, Enti Locali, Centri di Assistenza Fiscale, Istituzioni private.
 


Art. 4 – Associati

Hanno titolo all'iscrizione all'Associazione i docenti della scuola italiana di secondo grado che rivestono la qualifica di cui all’Art. 1 o che comunque possiedono un “Diploma di scuola media superiore”.
L’Associazione comprende quattro categorie di Soci: ordinari, sostenitori, benemeriti e speciali.
Sono “soci ordinari” le persone fisiche, docenti di scuola media di II° grado – sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato – che abbiano contribuito, attraverso la loro operosità, alla valorizzazione, al progresso, alla diffusione della disciplina. Appartengono a “soci ordinari” anche coloro che si trovano inclusi nelle rispettive graduatorie o che possiedono un “diploma” di scuola media superiore.
Sono “soci sostenitori” le persone fisiche, docenti della scuola media di II° grado – sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato – che abbiano contribuito, attraverso la loro operosità, alla valorizzazione, al progresso, alla diffusione della disciplina. Appartengono a “soci sostenitori” anche coloro che possiedono un “diploma di scuola media superiore”.
Sono “soci benemeriti” (in numero non superiore a 1/5 degli iscritti) gli studiosi o le personalità di chiara fama che svolgono attività di ricerca in una delle discipline indicate all’Art. 1 e/o che abbiano contribuito al raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione. La qualifica di “socio benemerito” viene attribuita dal presidente nazionale dopo averne fatta domanda di ammissione, corredata dalla documentazione attestante i titoli e corredata dalla documentazione necessaria. Sono inoltre considerati “soci benemeriti” i soci che stipulano il presente atto.
Sono “soci speciali” gli Enti, Società, Istituzioni pubbliche, Associazioni ecc., che concorrono a sostenere, con contributi finanziari e con altre facilitazioni, l’Associazione.
Le modalità d'iscrizione e la perdita della qualità di associato sono stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione.
 


TITOLO II
 


Art. 5 - Organizzazione Nazionale

Sono Organi Nazionali dell'Associazione:
Il Congresso;
• Il Consiglio Nazionale;
• La Direzione Nazionale;
• Il Presidente;
• Il Collegio dei Probiviri;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti.
 


Art. 6 – Il Congresso

Il Congresso è costituito dai rappresentanti eletti dalle rispettive provincie secondo modalità stabilite dal regolamento, dai membri della Direzione Nazionale e dal Presidente. Esso è, in via ordinaria, convocato ogni quattro anni dal Presidente e, in via straordinaria, dal Consiglio Nazionale con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti le cui Sezioni Provinciali, nel loro insieme, rappresentano la maggioranza assoluta degli associati.
Al Congresso spetta determinare le linee politico-programmatiche dell'Associazione, eleggere il Presidente, proporre e approvare eventuali modifiche allo Statuto.
 


Art. 7 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente dell'Associazione e dai Presidenti delle Sezioni Provinciali.
Il Consiglio, in via ordinaria, è convocato dal Presidente dell'Associazione e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, fatte salve le proposte di modifica dello statuto, del regolamento e le richieste di convocazione straordinaria del Congresso.
Al Consiglio nazionale spetta:
a. eleggere la Direzione Nazionale;
b. eleggere il Collegio dei revisori dei conti;
c. eleggere il Collegio dei Probiviri;
d. eleggere fino a tre Presidenti onorari che durano in carica due anni e non sono rieleggibili. L'elezione può riguardare anche personalità esterne all'Associazione;
e. proporre, con la maggioranza dei due terzi, modifiche allo Statuto;
f. esaminare ed approvare il rendiconto finanziario e fissare le direttive di massima per l'elaborazione del bilancio preventivo;
g. discutere la relazione annuale sull'istruzione e le implicazioni di politica sindacale;
h. deliberare sull'indirizzo politico e di strategia sindacale in coerenza con le linee programmatiche approvate dal Congresso;
i. approvare le piattaforme contrattuali proposte dall'Associazione nonché autorizzare la firma dei relativi contratti;
j. approvare e modificare il Regolamento interno dell'Associazione.
 


Art. 8 – La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto e da 2 a quindici membri eletti dal Consiglio Nazionale.
La Direzione Nazionale, convocata dal Presidente, si riunisce, di norma una volta al mese. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Alla Direzione Nazionale spetta:
a. eleggere, su proposta del Presidente, un Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri della stessa Direzione;
b. autorizzare o revocare la costituzione di sezioni regionali e provinciali dell'Associazione, assicurando il necessario coordinamento. Nelle regioni e provincie ove le sezioni non sono state ancora costituite nominare dei coordinatori;
c. affidare incarichi individuali ed avvalersi dell’apporto di esperti;
d. nominare e revocare un segretario amministrativo;
e. coordinare, a livello nazionale, le attività dell’Associazione nell’ambito delle linee programmatiche indicate dal Consiglio Nazionale;
f. impostare le iniziative di portata generale con potere di deliberare sulle questioni che rivestono carattere d’urgenza;
g. gestire la linea politica espressa dal Consiglio e condurre le trattative nelle negoziazioni. A tal fine, salvo quando è richiesta la presenza di un solo rappresentante, è nominata una delegazione;
h. adottare le decisioni necessarie ad assicurare il funzionamento dell’Associazione ed a potenziarne l’organizzazione. La Direzione adotta ogni altra decisione non prevista quale di competenza del Consiglio.
 


Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione nella sua unità, ne firma gli atti e ne attua la linea politica secondo i deliberati degli organi collegiali.
Al Presidente spetta:
a. convocare e presiedere il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale;
b. curare i rapporti con le sezioni regionali e provinciali;
c. mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell’Associazione e la sua capacità rappresentativa;
d. garantire l’applicazione dello Statuto;
e. assumere la direzione politica dell’organo di stampa.
 


Art. 10 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è un organo perfetto, di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti, durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, con esclusione d’ogni altra giurisdizione.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
 


Art. 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, nonché sulla rispondenza del rendiconto alle disposizioni di Legge e alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale fra i “soci ordinari” o “sostenitori”. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. I componenti non possono far parte degli organi deliberanti.
 


Art. 12 – Finanza e Patrimonio

Per il funzionamento dell’Associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione, nella misura stabilita dal Regolamento interno. Non si dà luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di associato, in sede di scioglimento o di recesso dall’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti. Le entrate sono costituite dai versamenti degli associati, da eventuali contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti ecc.
Le uscite dalle somme necessarie al funzionamento dell’Associazione e al perseguimento dei fini istituzionali.
Al segretario amministrativo, nominato con formale delibera della Direzione Nazionale, sono affidate la cura delle attività amministrative, patrimoniali, fiscali e di sicurezza sul lavoro. La Direzione Nazionale, con analoga delibera e senza preavviso, può rimuoverlo dall’incarico e provvedere contestualmente a nuova nomina.
 

 


TITOLO III
 


Art. 13 – Le sedi periferiche

Su richiesta di un significativo numero di soci o la dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica. Le strutture dell’Associazione a livello periferico, denominate "Sezioni Regionali" e "Sezioni Provinciali", sono rappresentate da associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome pertanto la struttura nazionale non risponde delle obbligazioni da queste assunte.
 


Art. 14 – Sezioni Regionali

Sono Organi della Sezione Regionale dell’Associazione:
• Il Direttivo Regionale;
• Il Presidente.
Il Direttivo Regionale è composto dai presidenti delle Sezioni Provinciali dell’Associazione. Il Direttivo Regionale elegge, tra i suoi membri, il Presidente.
Al Direttivo Regionale spetta:
a. svolgere, sulle linee delle deliberazioni generali dell’Associazione, l’azione più idonea ad impostare e gestire le problematiche a dimensione regionale nonché a garantire la rappresentanza dell’Associazione nelle trattative con gli organi della Regione;
b. svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale, volte a potenziare la presenza e l’autorevolezza dell’Associazione, quale soggetto propositivo e fornitore di contributi qualificati.
 


Art. 15 – Sezioni Provinciali

Le Sezioni Provinciali, svolgono, nell’ambito della provincia, funzioni analoghe a quelle svolte dagli organi nazionali ma non possono promuovere azioni che contrastino con i deliberati e gli indirizzi di questi. Esse adottano un proprio regolamento interno che s’ispira alle finalità, alle forme organizzative e alle linee programmatiche dello statuto nazionale dell’Associazione. Tale regolamento interno deve essere sottoposto, per l’approvazione, alla Direzione Nazionale.
In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità gli organi delle stesse sono dichiarati, dalla Direzione Nazionale, decaduti e si provvede a gestione commissariale. La Direzione Nazionale darà, di tale provvedimento, adeguata informativa al Consiglio.
 

 


TITOLO IV
 


Art. 16 – Modifiche statutarie e Regolamento interno

Le modifiche statutarie, proposte in seno al Congresso, sono avanzate a maggioranza e sono approvate con il consenso dei due terzi dei componenti il Congresso.
Per il funzionamento dell’Associazione e ad integrazione delle norme contenute nel presente statuto, il Consiglio Nazionale approva apposito Regolamento interno. Lo stesso organo approverà, a maggioranza assoluta dei componenti, eventuali modifiche.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSODOLAB - Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio
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