DATA: giovedì 21 novembre 2024
Su TastoEffeUno.it sono disponibili i quiz ministeriali, in formato interattivo, per una preparazione seria e mirata al superamento della prova preselettiva Concorso Docenti. Poiché il tempo a disposizione per la preparazione è limitato, i quesiti sono stati organizzati per ognuno dei 70 MODULI e per AREE: a differenza dell'allenatore del MIUR, è possibile quindi esercitarsi solo su alcune AREE escludendo quelle in cui si ha una adeguata preparazione. VAI AL SITO
Il corso si propone di «formare e aggiornare»: i docenti di Scuola media Secondaria Superiore, di discipline giuridiche ed economiche; i professionisti che operano in questo campo; i laureati nei corsi in Economia e commercio e Giurisprudenza secondo gli ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/1999; coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale, con preferenza per le discipline economiche e giuridiche; i laureati in Economia o Giurisprudenza con titolo universitario equivalente, conseguito presso una Università estera; chiunque desidera seguire un percorso di Diritto Tributario e trova nel «programma del corso» un certo interesse. La formazione e l’aggiornamento può avvenire sia “in presenza”, frequentando le ore di didattica frontale presso la sede associativa o presso una sede che richiede un «corso in presenza di Diritto Tributario», sia “on-line”, usufruendo delle lezioni audio e video dall’apposita sezione del sito www.assodolab.it protetta da User Id e Password. In quest'ultimo caso, il corsista potrà scegliere se frequentare il corso denominato «normal immersion» che parte ogni giorno 10 di ogni mese, oppure, potrà scegliere l'altro corso denominato «full immersion» che parte ogni lunedì e termina la domenica per i corsi Basic e Intermediate; o quello Advanced che termina la domenica successiva, al quindicesimo giorno. Ci auguriamo che il Fisco sia più vicino ai cittadini ed i contribuenti siano meno lontani dal Fisco attraverso la conciliazione tributaria. Prof. Agostino Del Buono
DATA: 03/10/2016 - Autore Prof. Agostino Del Buono - Post 17
COMMENTI - PAGINA 1
DATA 11/07/2018 22:48:27 - AUTORE Valerio Nanni
Dopo avere ascoltato le 4 lezioni del corso dedicate ad accertamento con adesione, desideravo condividere la impressione profonda suscitata in me da alcuni aspetti cruciali del citato istituto giuridico: 1. la applicabilità generale, ivi non esclusi casi di rilevanza penale, connotato peculiare il quale induce a meditare in merito alla urgenza con la quale il legislatore evidentemente percepisce la esigenza duplice di agevolare nonché accelerare la procedura operativa uniforme di esazione dei tributi e di abbattere il contenzioso giudiziale, incentivando il contribuente a valutare favorevolmente la opportunità di addivenire alla determinazione concordata di una "convergenza parallela" 2. in rapporto al commento esplicitato appena sopra, il "draconiano" abbassamento della entità del trattamento sanzionatorio amministrativo neanche <<fino a un terzo>>, come contemplato limitatamente a sanzioni eventuali di natura penale, bensì persino <<a un terzo>> della misura minima preveduta dalla cornice edittale, una misura configurante- almeno astrattamente- un incentivo allettante per il contribuente attinto da un avviso di accertamento 3. la delicatezza della posizione della autorità pubblica istituzionale amministrativa coinvolta nel procedimento in discorso, autorità la quale appare impossibilitata da esimersi dalla formulazione di considerazioni implicanti esercizio di discrezionalità, ancorché tecnica e non eminentemente amministrativa, a conferma (laddove necessario) della irriducibilità della pretesa erariale a conseguenza di una mera operazione di calcolo matematico aritmetico 4. la "generosità" esibita recentemente da parte del legislatore, disposto a riconoscere la compensabilità del debito fiscale con crediti non estinti per prescrizione, certi, liquidi, esigibili afferenti rapporti giuridici di natura obbligatoria nonché di fonte contrattuale derivanti dalla esistenza eventuale di somministrazione oppure appalto pubblici disciplinati nel decreto legislativo numero 165 del 2001.
DATA 13/07/2018 23:25:15 - AUTORE Valerio Nanni
Come istituto giuridico, la mediazione mi pare una declinazione o variante avanzata, evoluta, progredita, sviluppata di istituto altro e diverso- questa volta di conio eminentemente processuale-, ovvero la conciliazione giudiziale: difatti, non casualmente il compiuto esperimento della prima esenta le parti del rapporto obbligatorio di natura fiscale dal successivo esperimento della seconda. Sotto il profilo di ambito applicativo oggettivo, un interesse particolare hanno destato in me 2 casi: 1. il diniego oppure la revoca di agevolazioni fiscali (ancorché, come evidenziato acutamente da parte della professoressa Lombardi, a condizione di essere in grado di procedere alla determinazione quantitativa numerica del valore monetario della controversia, in difetto di che la mediazione sarebbe da escludere senza meno) 2. il silenzio rifiuto consolidatosi su domanda eventuale di restituzione di tributi esatti indebitamente. Sotto il profilo della legittimazione soggettiva, limitatamente alla evenienza di promozione del citato istituto a istanza di parte, ho apprezzato assai la facoltà accordata al contribuente ricorrente di formulare una proposta di rideterminazione della pretesa tributaria. Sotto il profilo delle conseguenze favorevoli o premiali concesse al contribuente nella eventualità del perfezionamento di un accordo con la autorità pubblica istituzionale amministrativa competente per materia nonché per territorio- ovvero la articolazione provinciale oppure regionale della Agenzia delle entrate-, il beneficio configurato da abbattimento di ammontare di importo di sanzioni amministrative pecuniarie comminate in misura pari al 60%- comune alla conciliazione raggiunta non oltre la prima udienza di trattazione della causa- mi sembra un indicatore significativo del grado di importanza attribuito da parte del legislatore al successo delle misure deflattive in commento. Alfine, una considerazione attinente la compensabilità tra debiti fiscali e crediti concernenti prestazioni eseguite in forza di un contratto di somministrazione oppure di appalto stipulato con una amministrazione pubblica: alla luce della conoscenza acquisita da parte dello scrivente in merito alla estensione della opportunità in discorso a spettro ampio, forse, re melius perpensa, questa merita di essere interpretata alla stregua di confessione statale di carenza delle risorse necessarie e sufficienti al fine di provvedere ai pagamenti dovuti piuttosto che come esibizione di generosità, come "generosamente" congetturato nel passato intervento...
DATA 16/07/2018 16:28:42 - AUTORE Valerio Nanni
Considerando la disciplina giuridica legale contemplata in argomento di procedimento giudiziale tributario, aspetto cruciale mi pare quello configurato da un istituto quale la misura cautelare della sospensione della esecutività del provvedimento fiscale contestato: difatti, del resto non altrimenti da quanto accade abitualmente in un ambito abbastanza affine- ancorché altro e diverso da quello in commento- quale quello costituito del processo amministrativo, onde evitare di arrecare danno alle casse erariali agevolando tattiche meramente dilatorie adottate da un contribuente in malafede, la proposizione- benché tempestiva nonché rituale- di impugnativa non determina- come conseguenza- la sospensione della esecutività del provvedimento tributario oggetto di causa, al contrario vigendo la regola cristallizzata nel brocardo latino solve et repete. Tuttavia, laddove il contribuente ricorrente adduca argomentazioni convincenti afferenti la parvenza di fondatezza della contestazione sollevata nonché la esistenza del pericolo attuale di un danno grave nonché irreparabile qualora venga impresso corso esecutivo al provvedimento controverso, la autorità giudiziale adita nonché procedente accetterà di accordare la misura cautelare in discorso, destinata a durare fino alla conclusione del grado in seno al quale fu adottata. A questo punto della disamina, il quesito essenziale diventa il seguente: quali circostanze concrete sono passibili di cagionare il pericolo attuale di un danno grave nonché irreparabile al contribuente istante? E ancora: quale significato è da attribuire alla espressione legale <<danno grave nonché irreparabile>>, ovvero- in particolare- quali interessi assurgono al rango di posizioni soggettive meritevoli di beneficiare di difesa, protezione, tutela in sede cautelare? Premesso che, al fine di enucleare una risposta adeguatamente accurata nonché approfondita alle questioni enunciate appena sopra, appare indispensabile compiere una operazione ricognitiva dei recenti arresti emanati in proposito a cura anzitutto della giurisprudenza di merito, onde perseguire la finalità di accertare la ravvisabilità di un indirizzo dominante, forse non è impossibile formulare alcune congetture quantomeno plausibili, le quali saranno esplicitate da parte dello scrivente di seguito. 1. Limitatamente alla condizione personale peculiare di chi esercita attività di impresa o comunque svolge una occupazione assoggettata a un regime alternativo a quello del rapporto contrattuale di lavoro subordinato, in presenza di una pretesa tributaria determinata quantitativamente in un ammontare monetario di importo particolarmente cospicuo, il pericolo di orbare il contribuente delle risorse materiali necessarie e sufficienti al fine di adempiere le proprie obbligazioni, determinandone così lo stato di insolvenza nonché la decozione eventuale derivantene, potrebbe integrare il caso in esame. 2. In rapporto al profilo di contribuente persona fisica nonché titolare di reddito derivante da lavoro subordinato oppure da pensione, oltre alla evenienza di debiti occasionati dalla stipulazione di contratti di finanziamento personale, mutuo, prestito, sovviene la eventualità di una salute talmente cagionevole da abbisognare cure decisamente costose, di guisa che dalla esecuzione del provvedimento impugnato potrebbe derivare nel primo caso un inadempimento della obbligazione di restituzione del capitale concesso (evidentemente maggiorato di interessi corrispettivi concordati), nel secondo caso persino un nocumento alla incolumità, integrità, salute del paziente non in grado di continuare ad accollarsi un esborso oneroso.
DATA 17/07/2018 21:01:04 - AUTORE Valerio Nanni
A guisa di chiosa alle lezioni afferenti il cruciale argomento configurato dal procedimento giudiziale tributario, ascoltate da parte dello scrivente durante il corso della giornata immediatamente passata, avevo piacere di condividere in questo ambiente almeno 2 commenti attinenti altrettanti aspetti della disciplina giuridica legale descritta a cura della professoressa Lombardi con chiarezza semplicemente magistrale. 1. Francamente, debbo ammettere di essere restato abbastanza sorpreso dalla decisione adottata dal legislatore di optare per la trattazione della causa non solamente conformemente al regime giuridico peculiare del procedimento camerale, bensì altresì persino in assenza delle parti processuali, ancorché a esse venga accordata facoltà di depositare istanza di trattazione della causa in udienza pubblica: una opzione quale quella esposta appena sopra mi pare estrema, radicale (benché, attraverso la modalità informatica, al contribuente ricorrente venga assicurata la opportunità di acquisire conoscenza della identità personale di ognuno dei componenti del collegio giudicante). 2. Un elemento assai significativo mi è sembrata la circostanza che, laddove il contribuente azioni giudizialmente la propria pretesa con esito favorevole e la amministrazione pubblica soccombente opponga un rifiuto ostinato e pervicace a garantire corso esecutivo al provvedimento decisorio definitivo nonché esecutivo, è mediante il procedimento di ottemperanza che essa potrà essere costretta ad attenersi alla sentenza di accertamento (mero) della nullità del contestato atto impositivo oppure alla sentenza costitutiva di annullamento di questo in quanto affetto da illegittimità: in particolare, mi pare che la opzione legislativa orientata in direzione del procedimento di ottemperanza attesti la presenza permanente di una componente di natura eminentemente amministrativa, non passibile di essere ricondotta appieno entro un alveo quale quello costituito dal procedimento civile esecutivo.
DATA 27/07/2018 23:15:16 - AUTORE Valerio Nanni
Dopo avere eletto a oggetto di attenzione- al fine della redazione del doveroso elaborato conclusivo del corso progredito in ambito fiscale e tributario- la disciplina giuridica legale vigente attualmente in ambito nazionale nei principali Stati esteri- Germania, Francia, Regno Unito, Spagna- aderenti alla Unione europea in argomento di procedimento amministrativo di esazione nonché- particolarmente- in rapporto a istituti e procedure contemplati a difesa, protezione, tutela del contribuente attinto da un atto impositivo reputato inaccettabile, lo scrivente coltivava il desiderio di esplicitare- nel presente ambiente di apprendimento condiviso- la propria sorpresa nonché il proprio stupore in esito alla acquisizione della conoscenza della ampiezza del potere discrezionale assegnato- almeno limitatamente ai primi 3 Stati citati appena sopra- alla autorità pubblica istituzionale amministrativa fiscale in direzione del perseguimento della finalità di AGEVOLARE il contribuente, anziché opporre un rifiuto ostinato e pervicace a ogni e qualsiasi conato eventualmente compiuto da esso onde addivenire a un accordo "amichevole" di mediazione tra esigenze evidentemente contrapposte nonché confliggenti. In particolare, la esistenza del potere in commento appare ravvisabile quantomeno sotto 2 aspetti, afferenti altrettanti frangenti- distinti e separati tra loro-: 1. anzitutto, in sede di determinazione quantitativa numerica del valore monetario della pretesa erariale vantata, alla amministrazione procedente viene attribuita la facoltà di effettuare un abbassamento di ammontare di importo- ancorché considerato corretto- addebitato al contribuente. Concentrando la prospettiva sul regime tedesco- tanto a livello federale quanto a livello di Stati singoli componenti la repubblica-, la facoltà in discorso può essere esercitata laddove dalla esecuzione di un atto impositivo derivi una conseguenza <<iniqua>> in capo nonché a carico del destinatario di esso: addentrandosi nella disamina della ricostruzione interpretativa dominante in ordine al significato del concetto espresso attraverso il ricorso al sostantivo comune astratto femminile <<iniquità>>, è opinione persino pressoché unanime- in seno alla comunità scientifica accademica nazionale, confortata dal ceto professionale forense- che la circostanza mentovata vada identificata con una condizione di squilibrio patrimoniale di gravità insostenibile a danno del contribuente costretto alla esecuzione di una prestazione di pagamento pure dovuta 2. inoltre, nella evenienza di una contestazione sollevata a cura del contribuente (eventualmente assistito nonché difeso a opera di un professionista abilitato), senza necessità di adire la autorità giudiziale competente, depositando istanza apposita per ottenere il beneficio della concessione della misura cautelare della sospensione del provvedimento impugnato- come invece accade su suolo italiano-, è la amministrazione tributaria- spontaneamente oppure qualora provocata da parte del diretto interessato- ad avere agio di valutare la opportunità di accordare una misura- evidentemente di natura appunto amministrativa, eppure di contenuto essenzialmente assimilabile a quello della misura giudiziale accennata dianzi-, abitualmente qualora risulti rilevabile- in relazione al contribuente- una situazione patrimoniale talmente negativa da comportare il pericolo di insolvenza, sfavorevole altresì per il gettito erariale. Una sensibilità così delicata per la posizione personale nonché familiare dei contribuenti merita di essere definita letteralmente nonché autenticamente impressionante: difatti, se da una "importazione" imitativa del primo dei 2 profili testè descritti potrebbero essere revocati in dubbio 2 cardini del nostro ordinamento costituzionale quali la riserva di legge nella previsione di prestazioni patrimoniali coattive (come esattamente imposte e tasse)- consacrata nel tenore letterale stesso del testo della disposizione dettata a parte 1, titolo 1, articolo 23- nonché la regola duplice della capacità contributiva individuale e della progressività in campo fiscale- scolpita nei 2 commi nei quali è articolata la disposizione preveduta a parte 1, titolo 4, articolo 53-, non pare seriamente confutabile che una disponibilità maggiore dimostrata nella sospensione momentanea, temporanea, transitoria della esecutività di atti impositivi sarebbe adatta a promuovere un sentimento generale di fiducia dei consociati nel proprio apparato amministrativo, forse concomitando ad abbattere una evasione fiscale riqualificata pubblicamente in termini di <<resistenza fiscale>>- in quanto tale affatto comprensibile- da parte di alcuni esponenti di spicco del ceto politico "nostrano".
DATA 28/01/2019 21:39:36 - AUTORE ANGELAF400X
ANGELA F400X La scuola è chiamata ad occuparsi di problematiche che riguardano tutti, di promuovere un’attenta analisi del territorio in cui si opera per favorire un lavoro di rete e assicurare la qualità degli interventi in generale e anche di quelli sociali. Un esempio è rappresentato dai cosiddetti “casi difficili”, dalle situazioni di disagio, rispetto alle quali, di certo, la scuola può fare molto ma sempre e solo in sinergia con gli altri attori. Si ha l’impressione, ascoltando o leggendo fatti di cronaca nera riguardanti proprio il fenomeno del cyber-bullismo, che i ragazzi si nascondono dietro i loro profili per far male ad altri ragazzi, che sono spesso i veri deboli, vittime in primis della propria ignoranza e della propria incapacità di farsi valere in un modo sano, lasciati al loro destino da famiglie assenti o poco interessate che non li educano ad un approccio a internet positivo. Capita anche che i genitori non sappiano come i loro figli passano il tempo, cosa cercano o fanno online. Sono ragazzi che non hanno regole, che non vengono appunto controllati, che non hanno una guida e per questo, facilmente, approfittano della loro solitudine, e del loro disagio, per sfogarsi contro i più deboli.
DATA 05/07/2020 18:20:55 - AUTORE manuel4H501H
Un corso molto interessante e ben realizzato. Io sono un infermiere forense che si dedica principalmente al ramo tributario in libera professione come consulente di parte nel contenzioso tributario. In particolar modo risulta molto chiara e di fondamentale importanza l'analisi degli strumenti deflattivi in relazione all'evoluzione giuridica che offre strumenti al contribuente per cercare di risolvere la lite in modo diverso dal contenzioso ordinario presso la Commissione tributaria provinciale ed in secondo grado Regionale. Il ricorso a tali strumenti dovrebbe in alcuni casi essere incentivato per poterne sfruttare i benefici di legge a favore dell'assistito moroso.
DATA 05/07/2020 18:37:52 - AUTORE manuel4H501H
Mi preme mettere in relazione il corso alla mia attività quotidiana, per cui mi sono domandato se il non versamento degli oneri previdenziali rientri o meno in materia tributaria e quindi oggetto di quanto trattato nel corso delle lezioni. La Corte di Cass. ha ritenuto che «quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori» (sentenza n. 173 del 1986; nello stesso senso sentenza n. 88 del 1995). In particolare, la Corte ha escluso che la contribuzione previdenziale abbia natura tributaria, sottolineando che la Cassa non ha alcuna potestà fiscale. Secondo il Giudice delle Leggi “l’obbligazione contributiva dell’assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro in generale (art. 38, secondo comma, Cost.) e si giustifica nella misura in cui è diretta a realizzare tale finalità, la quale segna anche il limite della missione assegnata alla Cassa. Diversa è l’obbligazione tributaria che si fonda sulla «capacità contributiva» (art. 53, primo comma, Cost.) e che non ha necessariamente una destinazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle «spese pubbliche» e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il prescritto canone di progressività del sistema tributario (art. 53, secondo comma, Cost.)”. Rientra ora nell’autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna”.
DATA 05/07/2020 19:16:14 - AUTORE manuel4H501H
La procedura sanzionatoria delle casse categoriali A seguito dell’entrata in vigore della procedura di irrogazione delle sanzioni di cui alla l. n. 689/1981, si è posto il problema per le casse previdenziali categoriali, di utilizzare lo strumento della ordinanza ingiunzione di cui alla l. n. 689/1981 per l’irrogazione delle sanzioni. Al riguardo occorre evidenziare che la procedura sanzionatoria delle casse categoriali ha carattere speciale con un’autonoma disciplina del procedimento sanzionatorio. Ne consegue che la disciplina generale dettata dalla l. n. 689/1981 sull’illecito amministrativo non è applicabile al sistema sanzionatorio delle casse categoriali.Il procedimento sanzionatorio delle casse categoriali è un procedimento autonomo e speciale rispetto a quello previsto dalla l. n. 689/1981, caratterizzato dalla mancanza di ogni discrezionalità nella comminazione e nella quantificazione della sanzione, nella segnalazione dell’omissione al Consiglio dell’Ordine per la valutazione sul piano disciplinare, nella mancanza di un provvedimento assimilabile all’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18, l. n. 689/198149. Peraltro, le «penalità» hanno natura di sanzioni civili e non amministrative, e pertanto sono ad esse inapplicabili le disposizioni della l. n. 689/1981.
DATA 15/07/2020 13:30:26 - AUTORE DANILO_A052O
Salve a Tutti, ho seguito con piacere le video-lezioni e sto rilelaborando e studiando gli interessanti argomenti illustrati dalla Professoressa Scolastica Lombardi. Raramente nel corso della mia carriera professionale mi è capitato di avere il privilegio di un approccio così didatticamente chiaro, scientificamente rigoroso, preciso nella esposizione teorica e pratico nella illustrazione degli utilissimi esempi. In particolare per una materia non semplice come quella relativa all'accertamento con adesione, date le importanti conseguenze dirette che reca con sé nei rapporti tra utente e Pubblica Amministrazione. Numerosi sono i risvolti anche economici di contenziosi che rischiano di protrarsi nel tempo e di determinare notevolissimi esborsi per il cittadino: a questo riguardo, è stata con dovizia di attente delucidazioni illustrata passo passo una casistica specifica, con riferimento quanto mai opportuno non solo ai riferimenti normativi diretti ma anche e soprattutto ad interessanti pronunciamenti giurisprudenziali, quali quelli citati che inibiscono alla Agenzia delle Entrate di riemettere un atto praticamente identico al precedente ma che vada a sanare ammanchi e manchevolezze di allegati e/o altri presupposti in fatto ed in diritto, dopo che tali eccezioni siano state fatte presenti alla Amministrazione in sede di primo ricorso.
DATA 17/07/2020 12:36:27 - AUTORE DANILO_A052O
Buongiorno nuovamente a tutti i colleghi Corsisti. Riprendendo alcune considerazioni formulate nel mio precedente post, a mio avviso un altro argomento degno di nota e che, a maggior ragione in periodo di distanziamento sociale ancora obbligatorio a seguito dell’emergenza sanitaria, è sempre opportuno considerare ed approfondire è quello relativo al Processo Tributario Telematico (PTT). E’ pur vero che tale prassi è stata introdotta nel nostro ordinamento già dal 2015, ma la stretta attualità delle necessità di adoperare strumenti tecnologicamente avanzati in vista non solo di una migliore gestione dei procedimenti ricorsivi ma soprattutto tenendo nel debito conto le necessità di evitare accessi fisici non necessari agli uffici, nel rispetto dei protocolli di prevenzione Covid-19, la rende oggi quanto mai attuale ed efficace, anche data la massivamente praticata modalità di telelavoro in capo alla Pubblica Amministrazione. Tali sistemi rendono le procedure e gli adempimenti processuali più snelli, non rappresentano di norma un obbligo e porteranno sicuramente nel tempo ad un maggior livello di efficienza della Giustizia Tributaria, contribuendo anche ad una riduzione di spesa pubblica improduttiva.
DATA 03/02/2022 22:22:21 - AUTORE sonia
Avevo necessità di frequentare un corso di aggiornamento in materia tributaria, ma non riuscivo a trovare un corso adatto alle mie necessita. Per caso, dopo varie ricerche sul web, mi sono imbattuta nel sito di assodolab, che propone diversi corsi , con la possibilità di avere un riconoscimento a livello accademico. C’è una varietà di corsi, che sembrano tutti molto interessanti. Credo che ne frequenterò qualcuno non appena possibile. La caratteristica di pregio di questo sito consiste anche nella possibilità di frequentare il corso online, utile soprattutto in questo periodo, e se c’è troppa distanza dalla sede ufficiale. L’altro aspetto di pregio e la possibilità di validare l’attestato del corso a livello accademico, grazie alla direttiva del miur che ha riconosciuto questo sito. L’idea della tesina finale mi sembra molto utile per riflettere sugli argomenti trattati durante il corso.
DATA 03/02/2022 22:32:52 - AUTORE sonia
Mi serviva un corso di diritto tributario per un aggiornamento di tipo accademico. Il corso di diritto tributario del sito di assodolab si adattava alle mie necessita. Dato che avevo bisogno di un corso fruibile online e con un riconoscimento valido proprio in contesti accademici e non solamente professionali. Il pregio di questo corso consiste nella possibilità di scegliere tra tre livelli diversi. Inizialmente ho voluto provare se potesse interessarmi un corso di questo tipo, dato che molti degli argomenti li avevo già trattati in precedenti contesti. Personalmente ho deciso di iniziare con un corso basic, per vedere se potesse piacermi. Un altro pregio dei corsi di assodolab e quello di avere a disposizione diversi tempi per poter fruire di questo corso. C’è il livello full immersione per coloro che hanno tempistiche molto strette per raggiungere un risultato immediato in questa materia. Oppure è prevista la sessione normal, per coloro che vogliono trattare questi argomenti in modo più approfondito. Personalmente reputo che gli argomenti trattati in base al tempo di fruizione siano stati molto efficaci. Oltre a questo corso, ho trovato molti altri corsi formativi sul sito di assodolab che reputo molto interessanti. Credo che mi iscriverò a qualcuno di essi, non appena possibile. Il pregio di questi corsi e quello di approfondire determinate materie, e nello stesso tempo avere un riconoscimento valido a livello accademico.
DATA 03/02/2022 22:40:03 - AUTORE sonia
Mi sono iscritta ad un corso di diritto tributario basic, per vedere come mi trovassi su questo sito assodolab, che per me è una novità. Accedere alla pagina personale e molto comodo, e si trovano subito i mini video che presentano gli argomenti trattati, ciascuno dei quali presenta un titoletto per riassumere gli argomenti trattati. Il corso in questione prevedeva la trattazione dell’auto tela e dell’accertamento. Gli argomenti sono spiegati in modo efficace. Le slides presentate consentono un apprendimento immediato e scorrevole, che fa tenere viva la concentrazione. Il materiale trattato per il corso basic full immersion e adeguato per approfondire gli argomenti trattati in tempi brevi. Per quanto riguarda il materiale che viene fornito alla fine del corso mi è sembrato molto esaustivo. Il pregio di questo corso consiste nel fatto che è possibile accedere quando si vuole, rispetto ai propri tempi e impegni, fino a quando finisce il corso. L’idea della tesina mi sembra molto efficace per ripassare e approfondire gli argomenti di prova. Anche gli argomenti di esempio sembrano interessanti da trattare.
DATA 03/02/2022 22:48:48 - AUTORE sonia
Il corso di diritto tributario basic, cui mi sono iscritta e molto interessante. Gli argomenti vengono presentati attraverso diapositive, che permettono di tenere alta la concentrazione durante la presentazione dell’insegnante. I concetti vengono spiegati in modo chiaro e conciso. Ogni presentazione contenuta in un mini video che va dai sette ai sedici minuti, viene intitolato con l’argomento che viene presentato all’interno. L’idea della tesina finale e un surplus di pregio che consiste di riflettere sugli argomenti trattati durante il corso. Il modello che viene presentato per capire come svolgere la tesina e chiaro e semplice. Il materiale che viene fornito alla fine del corso e piuttosto esaustivo. Anche se personalmente preferisco le diapositive che vengono presentate oralmente durante il corso. Il corso in questione trattava principalmente di autotutela, ricorso, accertamento in materia tributaria. Nel complesso sono rimasta soddisfatta, da questo corso, tanto che penso di potermi iscrivere anche ai corsi avanzati di questa materia, per approfondire maggiormente la questione, quindi quello intermediate e advanced. Le tempistiche sono molto utili sia per coloro che vogliono ottenere risultati sia in tempi brevi che in tempi lunghi.
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DATA 11/07/2018 11:57:09 - AUTORE Valerio Nanni
Dopo avere avuto il piacere di ascoltare le prime lezioni del corso impartito a cura della professoressa Lombardi, afferenti la disciplina giuridica legale vigente attualmente in ambito nazionale italiano in argomento di potere di autotutela ravvisabile in capo alla amministrazione pubblica tributaria, posso affermare senza mentire di averne beneficiato assai, particolarmente in rapporto a una conoscenza disciplinare adeguatamente accurata nonché approfondita di almeno 2 aspetti della materia in commento, ovvero la "transizione" della giurisdizione attinente il contenzioso fiscale dal tribunale amministrativo regionale alla commissione tributaria provinciale per effetto del celebre arresto numero 7388 del 2007 emanato dalla corte suprema di cassazione nonché la portata applicativa della distinzione classificatoria intercorrente tra autotutela sostitutiva e autotutela modificativa oppure integrativa. Pertanto, complimenti alla docente per la chiarezza espositiva e grazie al professore Agostino Del Buono per avere assicurato allo scrivente la opportunità di accedere a questa iniziativa di aggiornamento, perfezionamento, formazione professionale permanente in servizio.