Trinitapoli..:: 8 gennaio 2012 - E’ durata
solo nove cicli la SSIS, nemmeno il tempo di spegnere la decima candelina.
Infatti, dall’anno accademico 2008/2009 è andata in pensione,
prematuramente, a detta di qualche noto esponente associativo. Da questo
anno ad oggi non vi è stata alcuna forma di abilitazione all’insegnamento
poiché l’attuale Governo italiano, con l’abolizione della SSIS, ha lasciato
un vuoto di tre anni e nel limbo migliaia di docenti privi di abilitazione
nonostante ogni anno vengono puntualmente riconfermati gli incarichi da
parte dei Centri Servizi Amministrativi.
Oggi spunta timidamente il TFA.
Timidamente? Direi proprio di si, considerato che il TFA – Tirocinio
Formativo Attivo – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31
gennaio 2011 e che fino ad oggi non ha avuto ancora lo “start up”
ministeriale.
Ma vediamo insieme in che cosa consiste questo “nuovo modello formativo
iniziale per gli insegnanti”, le modalità di accesso al corso di
abilitazione all’insegnamento, e soprattutto, come ottenere qualche punto in
più nella fase iniziale di valutazione dei titoli.
In questo articolo non trattiamo tutto l’argomento nei minimi particolari
per mancanza di spazio, ma solo alcuni aspetti.
CHE COS’E’ IL TFA?
Il Tirocinio Formativo Attivo – abbreviato in TFA – è un corso abilitante all’insegnamento istituito dalle Università italiane. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale – sostenuto davanti a una commissione mista composta da docenti universitari, un insegnante “tutor” in ruolo presso gli istituti scolastici e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o del MIUR – il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal D.M. 39/1998 e dal D.M. 22/05, sino a quando tali decreti non saranno sostituiti.
Il TFA è attivato per ciascuna classe di abilitazione secondo il fabbisogno.
CHI PUO’ ACCEDERE
Conseguono l’abilitazione all’insegnamento mediante il compimento del solo Tirocinio Formativo Attivo:
a) i laureati che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. n. 22/05 per l’accesso alle SSIS e titoli equiparati ai sensi del D.M. 26 luglio 2007 e i laureati di vecchio ordinamento, purché in possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna classe di concorso, con il D.M. n. 39/1998 tuttora vigente;
b) coloro che per l’anno accademico 2010-2011 sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui sopra; potranno accedere alla selezione per il TFA a condizione di aver già conseguito effettivamente il titolo o poterlo conseguire entro i termini che il relativo Bando indicherà
c) i soggetti in possesso del diploma ISEF già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica, relativamente alle classi di concorso A029 e A030.
GLI ACCESSI A NUMERO PROGRAMMATO
Durante il regime transitorio sono «a numero programmato» secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca; le Università e le istituzioni AFAM curano lo svolgimento della prova d’accesso.
La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale come appresso indicato.
A. Test preliminare – Di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal MIUR, che ne fissa anche la data unica di svolgimento. Comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti e consiste di 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi; la prova ha la durata di tre ore.
Per l’ammissione alla prova scritta occorre rispondere correttamente ad almeno 42 domande (votazione minima: 21/30 punti).
B. Prova scritta – E’ predisposta dalle Università e consta di domande a risposta aperta relative alle discipline di insegnamento nelle rispettive classi di concorso. Per le lingue classiche sono previste prove di traduzione; per l’italiano una prova di analisi dei testi; il punteggio massimo è di 30 punti e la prova s’intende superata con una votazione maggiore o uguale a 21/30, valida per l’ammissione alla prova orale.
C. Prova orale – E’ organizzata dalla commissione d’esame tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea..Nel caso di classi di abilitazione per l’insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova orale si svolga in lingua straniera. Per le classi di abilitazione affidate all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) l’orale può essere sostituito con una prova pratica.
Il punteggio massimo è pari a 20 punti e s’intende superata con una votazione di 15/20; il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’ammissione al TFA.
ULTERIORE PUNTEGGIO
E’ attribuito per eventuale servizio d’insegnamento prestato, titoli di studio e pubblicazioni.
La valutazione servizio d’insegnamento prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione è così valutato.
- 360 giorni: 4 punti;
- da 361 a 540 giorni: 6 punti;
- da 541 a 720 giorni: 8 punti;
- da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 crediti formativi dei 19 previsti per il TFA svolto a scuola e 9 dei crediti formativi relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici.
Altri titoli valutabili:
- dottorato di ricerca in ambito riguardante la relativa classe di abilitazione: 6 punti;
- attività di ricerca scientifica, svolta per almeno due anni anche non consecutivi, in ambito relativo agli specifici contenuti disciplinari della classe di abilitazione: 4punti;
- valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- votazione della tesi di laurea magistrale specialistica o di vecchio ordinamento, o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- pubblicazioni o altri titoli di studio (durata non inferiore a 60 CFU) strettamente inerenti la classe di abilitazione, per un massimo di 4 punti.
GLI AMMESSI AL CORSO TFA
La graduatoria viene formulata sommando i punteggi delle prove di accesso al punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli posseduti. A parità di punteggio, prevale il candidato con più anzianità di servizio; nel caso di candidati che non abbiano titoli di servizio, prevale il più giovane.
CONVENZIONI E TIROCINIO
Nel caso in cui, al momento di iniziare il TFA, i docenti stiano svolgendo attività di insegnamento, le convenzioni per il tirocinio sono stipulate con le istituzioni scolastiche del sistema nazione di istruzione dove essi prestano servizio (anche se non accreditate), in modo da consentire lo svolgimento del tirocinio senza interrompere l’attività didattica.
PERCORSI FORMATIVI MIRATI
Le Università possono attivare percorsi formativi, destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. L’ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso.
ESENZIONE ESAME TFA
Coloro che in precedenza hanno superato l’esame di ammissione alle SSIS, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, sono ammessi al TFA senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
ABILITAZIONE CON LA VECCHIA NORMATIVA
Coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono iscritti ai corsi di Scienze della Formazione Primaria concludono il corso e conseguono la relativa abilitazione all’insegnamento secondo la vecchia normativa. Analogamente avviene per gli iscritti presso l’AFAM ai corsi ad indirizzo didattico abilitante all’insegnamento.
COSA FARE IMMEDIATAMENTE
a) Verifica dei requisiti per l’accesso al TFA in base al D.M. 22/05
Per coloro che hanno conseguito la laurea con il vecchio ordinamento, sono validi i requisiti stabiliti dal D.M. n. 39/1998, tuttora vigente.
b) Valutazione servizio d’insegnamento prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione
c) Acquisire gli «altri titoli valutabili» come ad esempio le pubblicazioni sulle riviste scientifiche, culturali, regolarmente registrati presso i Tribunali e che adempiono agli obblighi di Legge.
DOPO IL SUPERAMENTO DELLE PROVE SI ACCEDE AL TFA TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)
L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Il TFA è un corso di preparazione e abilitazione all’insegnamento, destinato a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o specialistica, di durata annuale (60 CFU) destinato agli insegnamenti nella scuola secondaria, e comprende:
a) insegnamenti di scienze dell’educazione;
b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (almeno 75 ore sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità);
c) insegnamenti di didattiche disciplinari;
d) laboratori pedagogico-didattici.
Scienze dell’educazione nei SSD: M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale
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18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
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Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici
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18 CFU
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Tirocinio a scuola
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19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili
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Tesi finale e relazione finale di tirocinio |
5 CFU
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ISTITUZIONE DEL TFA
Il TFA è istituito presso una facoltà di riferimento e può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa Università.
GESTIONE DELLE ATTIVITA’
La gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio.
TIROCINIO E RELAZIONE FINALE
L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attività. La relazione consiste in un elaborato originale che espone le attività svolte dal tirocinante ed evidenzia le competenze acquisite. Della relazione di tirocinio è relatore uno dei docenti universitari o dell’AFAM che hanno svolto attività nel corso.
FREQUENZA DEL TIROCINIO
La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. Per l’accesso all’esame di abilitazione il candidato deve essere risultato presente ad almeno il 70% delle attività di ciascun corso universitario e ad almeno l’80% delle attività a scuola.
L’ESAME DI ABILITAZIONE
Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame di abilitazione, che consiste:
a) nella valutazione dell’attività di tirocinio (fino a 30 punti);
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su tema deciso dalla commissione (fino a 30 punti);
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio (fino a 10 punti).
L'esame di tirocinio è «superato» se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
PUNTEGGIO DELLA COMMISSIONE
La commissione aggiunge al punteggio conseguito quello risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio (fino a un massimo di 30 punti).
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, costituisce il voto di abilitazione all’insegnamento.
ATTIVITA’ DI TIROCINIO
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Facoltà universitarie di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente cui sono affidati compiti tutoriali in qualità di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti;
c) tutor organizzatori.
Con decreto del MIUR sono stabiliti i contingenti di personale della scuola da utilizzare come tutor e i criteri di selezione. Gli incarichi sono conferiti dalle facoltà di riferimento. I tutor coordinatori hanno l’esonero parziale dall’insegnamento, mentre i tutor organizzatori l’esonero totale.
CONVENZIONI
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università o le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate presso gli Uffici Scolastici Regionali.
Questo intervento è il primo di una lunga serie sui TFA - Tirocinio Formativo Attivo. Seguiranno altri interventi che chiariranno alcuni dubbi sollevati da alcuni insegnanti.
I futuri docenti potranno scrivermi a: carla.minchillo@lasestaprovinciapugliese.it
Carla Minchillo
carla.minchillo@lasestaprovinciapugliese.it
PROSSIME SCADENZE..::
Scadenza iscrizione al corso base sulla LIM: fine mese.
Scadenza iscrizione al corso intermediate sulla LIM: fine mese.
Scadenza iscrizione al corso advanced sulla LIM: fine mese.
Scadenza iscrizione ai test della LIM CERTIFICATE ®: ogni fine settimana.
Via Cavour, 76 - 76015 TRINITAPOLI BAT - Italy
Telefono abitazione del Presidente 0883.630798
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