Sede Nazionale Assodolab, 09.04.2007
TRINITAPOLI..:: Dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 509 del 3
novembre 1999, relativo alla riforma universitaria, alcune Università
italiane hanno dato vita alla stipula di convenzioni con diverse
Associazioni di categoria, con alcune amministrazioni dello Stato, con i
liberi professionisti ecc… allo scopo di «certificare» le competenze
acquisite nel mondo lavorativo dei propri iscritti.
Altre Università si dichiarano disponibili al riconoscimento dei «crediti
formativi universitari» senza la stipula di una “convenzione”vera e propria
ma dietro regolare richiesta dell’interessato e soprattutto dopo che lo
stesso studente si è ufficialmente iscritto.
Questa seconda ipotesi è da scartare sin da subito, perché uno studente che
ha nel suo curriculum vitae centinaia di attività svolte in precedenza non
può iscriversi all’Università senza che prima vengano riconosciuti i diversi
crediti. E’ contro producente!
Alcune Università, hanno inserito addirittura nel loro sito una sezione in
cui il lavoratore che intende iscriversi all’Università per continuare gli
studi e vedere riconosciuto i crediti formativi è tenuto a compilare in modo
ben preciso. In una settimana o poco più, l’ufficio universitario preposto
al riconoscimento dei crediti risponderà via e-mail direttamente al futuro
studente indicando i crediti universitari riconosciuti con l’indicazione
degli esami che vengono convalidati e quelli da sostenere per raggiungere i
180 crediti per ottenere la Laurea di primo livello.
Ma vediamo insieme quali sono le attività che potrebbero essere riconosciute
da una Università.
Successivamente alla riforma universitaria citato precedentemente, venne
emanato in data 22 ottobre 2004 il Decreto Ministeriale n. 270 che
porta alcune modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei.
All'art. 5, comma 7° di questo D.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 2004 n. 266, si specifica che: «Le università possono riconoscere
come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa
vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione
l'università abbia concorso».
E’ ovvio che questo è solo un articolo di una Legge, sta all’Università
applicarlo in un modo o nell’altro ma nella fase iniziale, ossia, prima
dell’iscrizione vera e propria.
I crediti formativi possono essere riconosciuti in base al proprio
curriculum vitae ed in particolare risultano fondamentali: l’esperienza
professionale acquisita, la partecipazione a stage e/o seminari, la
conoscenza dell’informatica, la conoscenza delle lingue, l’iscrizione ad
alcuni ordini professionali, la partecipazione a corsi di formazione e
aggiornamento, le attività culturali svolte, ecc…
Ma al docente diplomato che appartiene alla classe di concorso A075, A076
o agli insegnanti tecnico pratici che appartengono alle classi di concorso
C, quali sono i crediti che un Ateneo potrebbe riconoscere? E soprattutto,
si abbrevia veramente il percorso di studi?
Le due domande le abbiamo rivolte al presidente nazionale dell’ASSODOLAB,
prof. Agostino Del Buono che ci ha risposto chiaramente sulla questione.
«Se parliamo di docenti che appartengono alla classe di concorso A075 e A076
o di insegnanti tecnico pratici inseriti nella Classe C, stiamo parlando di
insegnanti di ruolo. L’insegnante di ruolo è un docente che ha un contratto
di lavoro a tempo indeterminato e sicuramente, nella sua carriera di buon
docente, avrà svolto una serie di attività tali da consentire un
riconoscimento di crediti formativi universitari. L’importante però è
trovare l’Università giusta e soprattutto tener presente che i crediti
formativi universitari dovranno essere riconosciuti dall’Università “prima”
dell’iscrizione e non “dopo” come succede spesso. Le attività svolte dal
buon docente nella sua attività professionale potrebbero riguardare aspetti
diversi: potrebbe aver acquisito esperienze di Post Diploma ottenendo un
“Attestato di specializzazione” oppure un Attestato di specializzazione
per attività di sostegno agli alunni in situazione di Handicap, ed ancora:
Attestato ECDL, conoscenza lingue straniere, organizzazione e coordinamento
dei corsi di aggiornamento
autorizzati dal M.I., direzione dei corsi di aggiornamento autorizzati dal
M.I., potrebbe aver frequentato corsi organizzati dalla stessa Assodolab in
quanto riconosciuta dal M.I., oppure essere stato designato dal dirigente
scolastico come Tutor d'aula nei corsi PON, POR, FSE, docenza III Area
ecc... Ed ancora: nomina a Funzione Obiettivo, nomina a presidente o
componente commissione esami di maturità, commissione corsi abilitanti, aver
pubblicato dei libri nel
corso degli anni oppure aver pubblicato articoli sui quotidiani, sulle
riviste specializzate, sui periodici in genere.
Se il docente dovesse optare per l’iscrizione ad una Università che ha a che
fare con la “comunicazione multimediale” potrà far valere anche la
realizzazione lavori originali, siti web, grafica fotografica, grafica
editoriale, registrazione di loghi, prodotti audiovisivi e/o multimediali
realizzati sia su CD-ROM sia inseriti su siti web, ecc... nonché
l’iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti se svolge la sua attività
anche saltuariamente per conto di un giornale.
Sono queste, in linea di massima, le attività del docente diplomato deve far
riconoscere all’Università, qualsiasi essa sia, dal Nord al Sud, dall’Est
all’Ovest.
Non bisogna accontentarsi della “manciata di crediti universitari” che
qualche Università offre al docente diplomato. E’ opportuno insistere
affinché tutti i titoli acquisiti negli anni di lavoro vengano valutati al
meglio. Non occorre disperdere nessun titolo».
Alla seconda domanda posta al presidente nazionale dell’ASSODOLAB, il prof.
Agostino Del Buono risponde: «Il percorso universitario dura in genere un
minimo di tre anni. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari da
parte dell’Ateneo ne abbrevia uno, poi occorre vedere se il docente ha
sostenuto qualche esame universitario in precedenza e quindi, vi sarà ancora
un ulteriore riconoscimento e convalida di alcuni esami universitari. Ma
soprattutto, per il docente diplomato che si accinge a prendere questa
strada occorre che ci sia la consapevolezza che il percorso di studi deve
essere terminato il più presto possibile, senza aspettare altri dieci anni…
Quindi il percorso, quello “buono” dovrà consistere al massimo in un anno di
permanenza all’Università. Non di più».
Invitiamo i lettori, docenti diplomati che insegnano nelle scuole italiane a
tenere costantemente sotto controllo il sito
www.assodolab.it alla voce
“Formazione Universitaria”. Non si sa mai, l’Associazione potrebbe stipulare
una convenzione con qualche Università italiana…
Carla Minchillo
carla.minchillo@lasestaprovinciapugliese.it
Si suggerisce di visitare costantemente i seguenti link dello stesso
argomento:
- La formazione universitaria dei docenti diplomati
- Il riconoscimento dei CFU ai docenti diplomati
- La convenzione stipulata con l'Università
- La collaborazione dell'Assodolab con l'Ateneo
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