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02 - TEMPUS – Anno I – n. 6 – Trinitapoli, ottobre-novembre 2000 – Pag. 3 –

 

«Le aziende offrono stage, gli Enti promotori tacciono»

 

Trascorrere un periodo in un’azienda – nelle piccole e medie imprese, nelle realtà produttive più grandi, negli uffici di consulenza, negli studi di liberi professionisti o presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato – per realizzare un “progetto di studio” vuol dire fare una esperienza di stage. In sostanza, si tratta di uno strumento unico nel suo genere che consente di conoscere da vicino le attività aziendali o dei servizi e di conseguenza, mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli studi e sviluppare abilità che possono offrire occasioni di inserimento nel mondo del lavoro.
I periodi di “tirocinio formativi e orientamento”, comunemente detti “stage” o “lavoro guidato” sono disciplinati dalla Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e sono diretti principalmente ai seguenti studenti iscritti:

  • a corsi di formazione professionale;
  • a corsi di post-qualifica, post-diploma o post-laurea;
  • al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado;
  • alla scuola secondaria;
  • presso gli Atenei (laureandi);

ed inoltre:

  • a lavoratori inoccupati, disoccupati o iscritti alle liste di mobilità;
  • a persone svantaggiate (comma 1, art. 4, Legge 8/11/1991 n. 381).

 

Le finalità dello stage

Le finalità dello stage sono quelle di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro; inoltre lo stage consente di realizzare una “esperienza certificata” dal Centro Servizi Formativi, Istituto scolastico, Università, Comunità terapeutiche, Agenzie per l’impiego ed altre che lo promuovono.
L’interazione tra Enti promotori e aziende ospitanti, oltre a finalizzare concretamente il connubio fra “attività didattiche” e “imprenditoriali”, rappresenta una valida esperienza per gli stagisti che si preparano a entrare nel difficile mercato del lavoro con una elevata qualificazione.
E’ un’occasione molto importante per incontrare e vivere dall’interno dell’azienda e in anteprima il mondo del lavoro avvicinandosi a quegli ambienti che, in un prossimo futuro, li vedranno veri protagonisti.
Sui soggetti promotori ricade la responsabilità di elaborare il “progetto formativo e di orientamento” che deve contenere le modalità di attuazione dello stage e soprattutto collocare l’esperienza del tirocinio all’interno del percorso formativo dell’ospite-stagista.
Nell’elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un’ampia discrezionalità:

  • ricercano autonomamente le posizioni di lavoro idonee al perseguimento delle finalità del tirocinio;
  • scelgono il momento più opportuno, nel corso dell’iter formativo, in cui far svolgere lo stage;
  • stabiliscono anche la durata del tirocinio, naturalmente nei limiti concessi dalla legge;
  • individuano le fasi propedeutiche al tirocinio, ossia incontri con il personale dell’azienda o visite guidate negli ambienti di lavoro.

 

Le caratteristiche di uno stage

La principale caratteristica dello stage è rappresentata dal “tirocinio formativo” che non costituisce rapporto di lavoro e non comporta pertanto il sorgere di obblighi di assunzione, retributivi e previdenziali a carico dell’azienda. Gli unici adempimenti previsti per il soggetto promotore di formazione sono l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e l’attivazione di una polizza per la responsabilità civile.
 

La copertura assicurativa e la polizza R.C.

La copertura “infortuni sul lavoro” deve essere aperta presso l’INAIL, assicurata mediante la forma di “gestione in conto allo Stato” in conformità ai disposti di cui al D.M. n. 142/1998,
La polizza per la responsabilità civile deve essere stipulata presso una compagnia assicuratrice operante nel settore; questo rende evidente che il rapporto del tirocinante con l’azienda è quello di “ospite”.
Gli estremi identificativi delle due assicurazioni devono essere indicati nelle convenzioni specifiche stipulate ai sensi della Legge n. 236 del 1996 ed in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l’azienda si impegna a segnalare l’evento, entro le 24 ore successive, agli istituti assicurativi nonché ai soggetti promotori.

 

Gli eventuali rimborsi spese

Lo stagista potrà beneficiare di un eventuale “rimborso spese” solo se pattuito in fase iniziale ed inserito nel contratto. L’azienda può comunque valutare l’opportunità di offrire “borse di studio” ai tirocinanti.
Pur non essendo tenuto ad osservare l’orario di lavoro, lo studente-stagista dovrà in ogni caso attenersi scrupolosamente agli accordi presi con i tutor dei CSF-Scuole-Atenei e dell’azienda ospitante, rispettare i vincoli organizzativi e disciplinari, svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo, seguire le indicazioni dei tutor e rispettare la disciplina aziendale, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, portare a termine, salvo la presenza di giusta causa, il tirocinio.
 

Oggetto dello stage

Oggetto dello stage è un progetto formativo proposto dal CSF-Istituto-Università o altri, in base alle esigenze e alle richieste dell’impresa ospitante, la quale individua il tutor aziendale che affianca il tirocinante.
 

La durata del tirocinio

Per la durata del tirocinio formativo lo studente è seguito da un tutor scientifico nominato dall’Ente promotore (CSF-Istituto-Università o altri). Il tirocinio può essere svolto anche durante la redazione della tesi di laurea; in tale caso il ruolo di “tutor scientifico” è svolto dal relatore della tesi.
La durata del tirocinio va da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 12 mesi (tranne che per i soggetti svantaggiati il cui tirocinio va fino ad un massimo di 24 mesi) e, al termine del periodo di stage, il tirocinante deve produrre una relazione sul progetto formativo svolto, alla quale deve essere unita la valutazione espressa dall’azienda ospitante per il tramite del responsabile aziendale che ha affiancato il tirocinante in azienda.
 

Il fondamento giuridico

Lo stage, che trova il suo fondamento giuridico in una “convenzione” stipulata fra il soggetto promotore e l’azienda ospitante, può essere interrotto nei seguenti casi:

  • su iniziativa dell’azienda nel caso di assenze ingiustificate protratte e ripetute dello stagista e, comunque, in relazione a tutte quelle circostanze che possono compromettere, a giudizio del CSF-Istituto-Università o dell’impresa ospitante, il buon esito del tirocinio;
  • su iniziativa del tirocinante qualora si verifichino eventi che impediscono la continuazione dell’esperienza formativa. In tale caso, è bene che lo stagista dia comunicazione del recesso in forma scritta alla Commissione per l’attività di tirocinio e di orientamento e all’azienda ospitante con congruo preavviso.

L’esperienza maturata in azienda potrà anche costituire la base di una “tesina” o “tesi di laurea” ed in alcuni casi potrà essere considerata un primo approccio per una futura collaborazione lavorativa tra stagista ed azienda, sempre se ve ne sia necessità da parte dell’azienda stessa.
I CSF, le Istituzioni scolastiche di secondo grado e gli Atenei offrono ai discenti le opportunità di effettuare un’esperienza di questo genere attraverso una o più convenzioni stipulate con le aziende disposte a seguire il giovane in azienda.
Nella maggior parte dei casi vengono designate due persone in veste di tutor:

  • un “docente-tutor” nominato dal CSF, dalla Scuola o dall’Ateneo, per garantire le finalità formative del progetto di studio, assicurare il coordinamento con l’azienda, valutare gli elaborati dello studente sull’esperienza maturata nel periodo di stage;
  • un “tutor” nominato dall’azienda per coordinare tutte le attività dello stagista e redigere una relazione di valutazione finale.

 

Al termine dello stage

Al termine del periodo di stage, lo studente è tenuto a redigere una relazione sull’esperienza acquisita “sul campo” da sottoporre al tutor del CSF-Scuola-Ateneo. Sulla base di questo “elaborato finale” e del rapporto fornito dall’azienda, l’Ente promotore rilascerà un attestato firmato dal Direttore-Dirigente Scolastico-Preside di Facoltà o altri in cui risulta la prestazione di stagista.

Agostino Del Buono


 

 

 

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