02 - TEMPUS – Anno I – n. 6 – Trinitapoli, ottobre-novembre 2000 – Pag. 3 –
Trascorrere un periodo in un’azienda – nelle piccole e medie imprese,
nelle realtà produttive più grandi, negli uffici di consulenza, negli studi
di liberi professionisti o presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o
privato – per realizzare un “progetto di studio” vuol dire fare una
esperienza di stage. In sostanza, si tratta di uno strumento unico nel suo
genere che consente di conoscere da vicino le attività aziendali o dei
servizi e di conseguenza, mettere in pratica le conoscenze acquisite nel
corso degli studi e sviluppare abilità che possono offrire occasioni di
inserimento nel mondo del lavoro.
I periodi di “tirocinio formativi e orientamento”, comunemente detti “stage”
o “lavoro guidato” sono disciplinati dalla Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e
sono diretti principalmente ai seguenti studenti iscritti:
ed inoltre:
Le finalità dello stage sono quelle di realizzare momenti di alternanza
fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro; inoltre lo stage
consente di realizzare una “esperienza certificata” dal Centro Servizi
Formativi, Istituto scolastico, Università, Comunità terapeutiche, Agenzie
per l’impiego ed altre che lo promuovono.
L’interazione tra Enti promotori e aziende ospitanti, oltre a finalizzare
concretamente il connubio fra “attività didattiche” e “imprenditoriali”,
rappresenta una valida esperienza per gli stagisti che si preparano a
entrare nel difficile mercato del lavoro con una elevata qualificazione.
E’ un’occasione molto importante per incontrare e vivere dall’interno
dell’azienda e in anteprima il mondo del lavoro avvicinandosi a quegli
ambienti che, in un prossimo futuro, li vedranno veri protagonisti.
Sui soggetti promotori ricade la responsabilità di elaborare il “progetto
formativo e di orientamento” che deve contenere le modalità di attuazione
dello stage e soprattutto collocare l’esperienza del tirocinio all’interno
del percorso formativo dell’ospite-stagista.
Nell’elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un’ampia
discrezionalità:
La principale caratteristica dello stage è rappresentata dal “tirocinio
formativo” che non costituisce rapporto di lavoro e non comporta pertanto il
sorgere di obblighi di assunzione, retributivi e previdenziali a carico
dell’azienda. Gli unici adempimenti previsti per il soggetto promotore di
formazione sono l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul
lavoro e l’attivazione di una polizza per la responsabilità civile.
La copertura “infortuni sul lavoro” deve essere aperta presso l’INAIL,
assicurata mediante la forma di “gestione in conto allo Stato” in conformità
ai disposti di cui al D.M. n. 142/1998,
La polizza per la responsabilità civile deve essere stipulata presso una
compagnia assicuratrice operante nel settore; questo rende evidente che il
rapporto del tirocinante con l’azienda è quello di “ospite”.
Gli estremi identificativi delle due assicurazioni devono essere indicati
nelle convenzioni specifiche stipulate ai sensi della Legge n. 236 del 1996
ed in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l’azienda si
impegna a segnalare l’evento, entro le 24 ore successive, agli istituti
assicurativi nonché ai soggetti promotori.
Lo stagista potrà beneficiare di un eventuale “rimborso spese” solo se
pattuito in fase iniziale ed inserito nel contratto. L’azienda può comunque
valutare l’opportunità di offrire “borse di studio” ai tirocinanti.
Pur non essendo tenuto ad osservare l’orario di lavoro, lo studente-stagista
dovrà in ogni caso attenersi scrupolosamente agli accordi presi con i tutor
dei CSF-Scuole-Atenei e dell’azienda ospitante, rispettare i vincoli
organizzativi e disciplinari, svolgere con diligenza le attività previste
dal progetto formativo, seguire le indicazioni dei tutor e rispettare la
disciplina aziendale, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto
attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e
prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, portare a termine,
salvo la presenza di giusta causa, il tirocinio.
Oggetto dello stage è un progetto formativo proposto dal
CSF-Istituto-Università o altri, in base alle esigenze e alle richieste
dell’impresa ospitante, la quale individua il tutor aziendale che affianca
il tirocinante.
Per la durata del tirocinio formativo lo studente è seguito da un tutor
scientifico nominato dall’Ente promotore (CSF-Istituto-Università o altri).
Il tirocinio può essere svolto anche durante la redazione della tesi di
laurea; in tale caso il ruolo di “tutor scientifico” è svolto dal relatore
della tesi.
La durata del tirocinio va da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 12 mesi
(tranne che per i soggetti svantaggiati il cui tirocinio va fino ad un
massimo di 24 mesi) e, al termine del periodo di stage, il tirocinante deve
produrre una relazione sul progetto formativo svolto, alla quale deve essere
unita la valutazione espressa dall’azienda ospitante per il tramite del
responsabile aziendale che ha affiancato il tirocinante in azienda.
Lo stage, che trova il suo fondamento giuridico in una “convenzione” stipulata fra il soggetto promotore e l’azienda ospitante, può essere interrotto nei seguenti casi:
L’esperienza maturata in azienda potrà anche costituire la base di una
“tesina” o “tesi di laurea” ed in alcuni casi potrà essere considerata un
primo approccio per una futura collaborazione lavorativa tra stagista ed
azienda, sempre se ve ne sia necessità da parte dell’azienda stessa.
I CSF, le Istituzioni scolastiche di secondo grado e gli Atenei offrono ai
discenti le opportunità di effettuare un’esperienza di questo genere
attraverso una o più convenzioni stipulate con le aziende disposte a seguire
il giovane in azienda.
Nella maggior parte dei casi vengono designate due persone in veste di tutor:
Al termine del periodo di stage, lo studente è tenuto a redigere una
relazione sull’esperienza acquisita “sul campo” da sottoporre al tutor del
CSF-Scuola-Ateneo. Sulla base di questo “elaborato finale” e del rapporto
fornito dall’azienda, l’Ente promotore rilascerà un attestato firmato dal
Direttore-Dirigente Scolastico-Preside di Facoltà o altri in cui risulta la
prestazione di stagista.
Agostino Del Buono
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